Fondato nel 1995
Leggi sul diritto d'antenna
Moneta da L. 500 commemorativa del centenario della nascita di Guglielmo
Marconi (1874 - 1974)
Coniata dalla Zecca d'Italia in argento.
Marconi nel collezionismo
IN ELENCO NORME DI LEGGI, DISPOSIZIONI MINISTERIALI,
SENTENZE DI
CASSAZIONI CHE REGOLANO IN MATERIA DI
DIRITTO D'INSTALLAZIONE D'AEREO ESTERNO
- Regio Decreto
3 agosto 1928,n.2295 artt. 78, 79 part. 3;
- Legge 6.5.1940
n.554 artt. 1,2,3,11, e art.179 R.D. 29.2.1936 n.645;
- Regio Decreto
11.12.1941 n.1555;
- Decreto Leg.
Luogotenenziale 5.5.1946 n.382 artt. 1 e 2 ultimo comma;
- Costituzione
della Repubblica Italiana 27.12.1947 art. 21 (Gazzetta Ufficiale n.
298, edizione straordinaria), entrata in vigore il 1 Gennaio 1948;
- Decreto del Ministero
delle Poste e delle Telecomunicazioni Radiocorriere n.11-14 del 20
Marzo 1954;
- Corte di Cassazione
a sezioni unite 4 Maggio 1960, sentenza n.1005;
- Cassazione seconda
sezione civile, sentenza n. 2160 dell'8 Luglio 1971;
- Decreto Presidente
della Repubblica n. 156 del 29.03.1973 art. 231-232-233 e 315-397,
(Ed altri articoli dello stesso Codice P.T.). G.U. 3/5/1973 n.113;
-
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 214 del 15-9-2003 DECRETO LEGISLATIVO
1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche. (Suppl.
Ordinario n. 150)
Corte
di Cassazione a sezioni unite sentenza n.3728 del 22/10/76, In sede
di regolamento preventivo di giurisdizione la questione di legittimita'
costituzionale di una norma sostanziale o processuale e' ammissibile
unicamente nei limiti in cui l'eventuale dichiarazione di illegittimita'
costituzionale si rifletta sulla determinazione della giuridizione,
e cioe' conduca alla modificazione della consistenza della posizione
giuridica soggettiva fatta valere in giudizio. L'art.1 della l.6 maggio
1940 n. 554, recante la disciplina dell'uso degli aerei esterni per
le audizioni radiofoniche e che, per analogia, puo' essere applicata
anche per le antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento
di apparati radio-riceventi e trasmittenti da amatori con lo stabilire
che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi
all'installazione, nella loro proprieta', di aerei esterni destinati
al funzionamento di apparecchi radiofonici (o televisivi, o radioriceventi
e trasmittenti), appartenenti agli abitanti dello stabile o dell'appartamento
stesso, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva
un vero e proprio diritto soggettivo perfetto. Tale diritto e' condizionato
solo nei riguardi degli interessi generali, talche' le istallazioni
devono essere eseguite in conformita' delle norme contenute nell'art.
78 del r.d. 3 agosto 1928 n. 2295, ma non mai nei confronti, dei proprietari
obbligati, rispetto ai quali la legge si limita a imporre al titolare
del diritto di impianto che tali istallazioni non debbono impedire in
alcun modo il libero uso della proprieta' secondo la sua destinazione,
ne arrecare danni alla proprieta' medesima. Conseguentemente, la posizione
giuridica di chi agisce per il riconoscimento del diritto all'istallazione
o di chi, nel resistere, pretende che l'impianto risponda ai requisiti
di legge, e' tutelabile, per i principi generali sui limiti esterni
della giurisdizione ordinaria e per l'espressa previsione di cui al
primo inciso del capoverso dell'art. 11 della legge citata, dinanzi
al giudice ordinario.
Consiglio
di Stato, con decisione n.594 del 20/10/1988, l'installazione dell'antenna
di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio
comunale agli effetti delle leggi urbanistiche; pertanto, non necessita
di concessione o autorizzazione edilizia piu' di quanto ne necessitino
le antenne televisive poste sui tetti delle case. Ai sensi dell'art.
397 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni
e' competente ad autorizzare l'istallazione di stazioni radioelettriche
ad uso privato e della relativa antenna ed il comune non puo' sindacarne
le dimensioni.
L'art.
1 della l. 6 maggio 1940 n. 554 - che sancisce il diritto del condomino
ad installare un'antenna sul terrazzo comune o di proprieta' altrui
- si applica anche all'esercizio di attivita' radiofonica in una unita'
immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attivita',
anche se svolta da privati, non solo e' espressione di esercizio di
impresa tesa al lucro, ma e' altresi' strumento di esternazione del
pensiero. Il solo limite e' che la installazione non deve in alcun modo
impedire il libero uso della proprieta' secondo la sua destinazione
ne' arrecare danni alla proprieta' medesima od a terzi. Tribunale Latina,
16 novembre 1992 Giur. merito 1993, 945 nota (DE TILIA)
Il
locatore non e' responsabile nei confronti del condominio dei danni
che il conduttore provochi sulle cose comuni per l'installazione o la
manutenzione dell'antenna autonoma destinata alla ricezione dei programmi
radiotelevisivi (nella specie la cassazione ha ritenuto che il diritto
personale ed autonomo all'installazione dell'antenna spetta all'abitante
dell'appartamento indipendentemente dalla qualita' di condominio). Cassazione
civile, sez. II, 25 febbraio 1986 n. 1176, Giur. it. 1987, I, 1, 133.
Il
diritto alla installazione, nel lastrico solare di un edificio condominiale,
di un'antenna autonoma, nonche' al passaggio delle condutture, fili
o qualsiasi altro impianto occorrente per il funzionamento degli apparecchi
radioriceventi e televisivi, sia esso qualificato come diritto soggettivo
di natura personale oppure come diritto costituzionalmente protetto
alla libera manifestazione del proprio pensiero e alla libera ricezione
di quello altrui ex art. 21 cost., non incontra, nei rapporti tra privati,
alcun altro limite oltre quello di ostacolare e impedire il pari diritto
altrui oppure di pregiudicare, nel caso di installazione su proprieta'
esclusiva di un singolo condomino, il diritto di proprieta' di quest'ultimo,
e nel caso di installazione su parte comune, l'uso del bene comune da
parte degli altri condomini. Cassazione civile, sez. II, 6 novembre
1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I, 387 (nota). Foro it. 1986, I, 707.
La
delibera dell'assemblea condominiale che vieta ad un condomino l'installazione
di una antenna autonoma, in mancanza di un pregiudizio concreto all'uso
del bene comune, ma per il solo fatto della presenza di un'antenna centralizzata,
e' giuridicamente nulla, con la conseguenza che il condomino leso puo'
fare accertare il proprio diritto all'installazione anche oltre il termine
di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., salvo che non abbia espresso
voto favorevole alla formazione della delibera. Cassazione civile, sez.
II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I, 387 (nota). Foro it.
1986, I, 707. Riv. giur. edilizia 1986, I, 328.
L'art.
1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, con lo stabilire che i proprietari
di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione
nella loro proprieta' di aerei esterni destinati al funzionamento di
apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli
appartamenti stessi, non impone una servitu', ma si limita all'attribuzione
di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti,
all'installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti,
pure contro la volonta' di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto
reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtu' della
detta norma, puo' esercitarlo indipendentemente dalla qualita' di condomino,
per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente
radio-televisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento,
nell'installare un'antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune
dell'edificio, legittimato dall'azione di risarcimento del danno proposta
dal condominio e' il solo locatario e non anche il locatore-proprietario
dell'appartamento. Cassazione civile, sez. II, 25 febbraio 1986 n. 1176,
Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 2
Il
diritto all'installazione di antenne e accessori - sia esso configurabile
come diritto soggettivo autonomo che come facolta' compresa nel diritto
primario all'informazione e diretta alla attuazione di questo (art.
21 cost.) - e' limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino,
o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura
apprezzabile) il diritto di proprieta' di colui che deve consentire
l'installazione su parte del proprio immobile. Pertanto, qualora sul
terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volonta' della
maggioranza dei condomini) un'antenna televisiva centralizzata e un
condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un'antenna
autonoma, l'assemblea dei condomini puo' vietare tale seconda installazione
solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte di altri condomini
o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante
ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una deliber
a che vieti l'installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza
che il condomino leso puo' far accertare il proprio diritto all'installazione
stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall'art.
1137 c.c. o, essendo stato presente all'assemblea, senza esprimere voto
favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria
opposizione alla delibera stessa. Cassazione civile, sez. II, 6 novembre
1985 n. 5399, Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 11.
Gli
art. 232 e 397 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come anche l'art. 1 l. 6
maggio 1940 n. 554, configurano come diritto soggettivo la situazione
giuridica in base a cui gli utenti possono attraversare l'appartamento
altrui, anche locato a terzi, per l'installazione e manutenzione di
antenna televisiva. Pretura Roma 13 giugno 1983, Temi romana 1983, 914.
Il
diritto di installare antenne radio e televisive su beni di proprieta'
esclusiva altrui, da parte dell'abitante dell'immobile, costituisce
una facolta' che attiene all'esercizio dell'ampio diritto primario,
riconosciuto dall'art. 21 cost., alla libera manifestazione del pensiero,
attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, spettante ad ogni cittadino,
sia come destinatario delle manifestazioni di pensiero altrui (diritto
all'informazione), comportante l'installazione di antenna ricevente,
sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione),
comportante l'installazione di antenna trasmittente: diritto che, nel
predetto duplice aspetto, regolamentato dalla p.a., non incontra altro
limite, nei rapporti tra privati, se non quello di non ostacolare il
pari diritto degli altri e di non pregiudicare l'esercizio di diritti
di altra natura quale quello di proprieta' con il libero godimento dell'immobile.
Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. 1984,
I, 682. Foro it. 1984, I, 415. Giur. it. 1984, I, 1, 1267. Arch. civ. 1984,
145 (nota).
Il
dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi
a che altro comproprietario o coabitante, in qualita' di radioamatore
munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna
ricetrasmittente su porzione di proprieta' altrui o condominiale, nei
limiti in cui cio' non si traduca in una apprezzabile menomazione dei
loro diritti o della loro possibilita' di procedere ad analoga installazione,
deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione
delle antenne da radioamatore nella disciplina della l. 6 maggio 1940
n. 554 e del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle
antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere,
anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto
dell'installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facolta'
compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio
pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 cost.,
e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facolta' vanno riconosciuti
anche nell'analogo caso delle antenne da radioamatore. Cassazione civile,
sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 11.
L'art.
1 della legge n. 554 del 1960, recante la disciplina per l'uso degli
aerei esterni per le audizioni radiofoniche - secondo cui i proprietari
di uno stabile non possono opporsi all'installazione di antenne esterne
appartenenti a singoli abitanti a meno che impediscano il libero uso
della proprieta' secondo la sua destinazione o arrechino danno alla
proprieta' medesima o a terzi, salva la loro facolta' di fare nel proprio
stabile qualsiasi lavoro d'innovazione, ancorche' cio' importi la rimozione
dell'antenna stessa senza obbligo d'indennita' - si applica per analogia
alle antenne trasmittenti televisive non diverse per forma da quelle
riceventi. Tribunale Roma 27 ottobre 1980, Giur. merito 1982, 321. -Conforme-
Tribunale Roma 13 ottobre 1980, Riv. giur. edilizia 1982, I, 245 (nota).
L'art.
1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, la quale disciplina l'uso degli aerei
esterni per le audizioni radiofoniche e per analogia si applica anche
per antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di
apparati radioriceventi i trasmittenti da amatori, configura a favore
del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio
diritto soggettivo perfetto. Tale diritto risulta pero' condizionato
solo nei riguardi degli interessi generali, talche' le installazioni
devono essere eseguite in conformita' delle norme contenute nell'art.
78 del r.d. 28 dicembre 1923 n. 2295, ma non mai nei confronti dei proprietari
obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre ai titolari
del diritto di impianto che tali installazioni non devono in alcun modo
impedire il libero uso della proprieta' secondo la sua destinazione,
ne' arrecare danni alla proprieta' medesima. Cassazione penale, sez.
IV, 30 novembre 1980, Giust. pen. 1981, II, 348 (s.m.).
Il
diritto riconosciuto dall'art. 1 l. 6 maggio 1940 n. 554 e dall'art.
232 del t.u. in materia postale e di telecomunicazioni, approvato con
d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ad installare impianti aerei esterni destinati
al funzionamento di apparecchi radiofonici a favore del proprietario
o dell'inquilino e la conseguente imposizione di una servitu' coattiva
a danno del condominio e' esteso, in via analogica, all'ipotesi di impianti
o antenne destinate ad irradiare trasmissioni via etere. Pretura Roma
20 giugno 1979, Giur. it. 1981, I, 2, 212 (nota).
La
domanda del conduttore diretta a ottenere la condanna del locatore-proprietario
a ricollocare nella sua sede l'antenna televisiva da questi rimossa
per l'esecuzione di lavori non va qualificata come azione possessoria
e decisa con i correlativi provvedimenti, sostanziandosi nella domanda
di mero adempimento di un asserito obbligo legale derivante dalla l.
6 maggio 1940 n. 554. Cassazione civile, sez. II, 5 luglio 1979 n. 3844,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 7.
-+-+-+-+-+-
L'
Ispettorato Territoriale competente per territtorio dovrebbe consegnare
insieme alla licenza definitiva una lettera che ha per oggetto il termine
"ANTENNE", se non vi e' stata recapitata e' un vostro diritto
richiederla. Voi potete installare le antenne senza chiedere niente a
nessuno. Se comunque vi viene impedita l'installazione della antenna
per "IL SERVIZIO PER CUI SIETE ABILITATI" vi consiglio di rivolgervi
ad un legale perche' venga interessata la competente magistratura, che
tra l'altro potra' confermare solo la validita' delle norme in vigore
e semmai potra' esaminare la questione solo dal punto di vista tecnico
relativo alla sicurezza della installazione, con eventuale richiesta
al condominio, al proprietario o comunque agli opponenti, di RISARCIMENTO
DANNI PER IL RITARDO. Eventualmente ci si puo' rivolgere al pretore
di competenza con un ricorso ex art. 700 c.p.c. .
Corte
di Cassazione sezione II sentenza n.5517 del 5/6/1998.
SEZ.2 SENT. 05517 del 05/06/1998
PRES. Baldassarre V REL. Elefante A
PM. Leo A (Conf.)
RIC. OBBIALERO
RES. ESPOSITO
POSSESSO - COMPOSSESSO - Godimento del bene da parte di ciascuno Compossessori
- Condizioni - Tutela possessoria riconosciuta agli altri compossessori
- Limiti - fattispecie in tema di installazione di antenne ricetrasmittenti
su tetto condominiale.
COD.CIV. ART. 1140
COD.CIV. ART. 1102
In tema di compossesso, ricorre l'ipotesi dello spoglio quando l'atto
compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia travalicato i
limiti del compossesso (impedendo o rendendo piu' gravoso l'uso paritario
della "res" agli altri compossessori), ovvero abbia comportato
l'apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell'originario compossesso
in possesso esclusivo. Ne consegue che, con riguardo all'utilizzazione
del tetto di un immobile da parte di uno dei compossessori mediante
l'instalazzione di un'antenna ricetrasmittente, la configurabilita'
di uno spoglio o di una turbativa del possesso nei confronti degli altri
compossessori postula, necessariamente, l'arcertamento di un impedimento
ad un analogo uso del bene comune da parte di costoro, conseguente allo
specifico comportamento in concreto tenuto dal primo utilizzatore.
Testo
originale tratto da rivista del 12/98 "IL CARABINIERE " pag.
12.
Sono
un radioamatore "regolare", con tanto di permesso rilasciatomi
dal Ministero delle Comunicazioni.
Per esercitare la mia attivita' ho pero' bisogno di alzare una particolare
antenna sul tetto del palazzo dove abito.
Ho chiesto il permesso ai condomini, ma mi e' stato rifiutato, con la
motivazione che non si voleva creare un precedente. Secondo voi e' ammissibile
?
S.S.- Latina
A
nostro parere il divieto che il condominio Le ha imposto e' del tutto
illegittimo. Lei infatti, come partecipante alla comune proprieta' del
tetto, lo puo' usare ai sensi dell' articolo 1102 del Codice Civile
per un Suo fine particolare, anche se l'antenna sara' utilizzabile solo
da Lei. Dalla Sua parte c'e' anche una consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, che recentemente si e' espressa in questo senso
con la sentenza numero 5517 del giugno 1998.
Ovviamente, nell'istallare l'antenna, dovra' rispettare alcune precise
condizioni. Per prima cosa non dovra' alterare ne' la struttura ne'
la destinazione del tetto. In secondo luogo non dovra' impedire ad altri
condomini, tenuto anche conto delle dimensioni dell'antenna rispetto
a quella del tetto, di installare eventualmente un'antenna simile alla
Sua. (s.f.)
Giurisprundenza
Parti
comuni - antenna installazione - diritto del proprietario e del conduttore
- sussistenza
L'Inquilino
di un immobile condominiale ha il diritto personale di installare e
mantenere qualsiasi tipo di antenna di ricezione televisiva sul terazzo
di copertura dello stabile (sia comune che di proprieta' esclusiva di
alcuni condomini) nonche' di compiere tutte le attivita' necessarie
alla sua messa in opera ed al suo funzionamento: tale diritto - tutelabile
in via cautelare col ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.. - competente,
pertanto, in via autonoma ed immediata, anche al detentore qualificato
(comduttore o comodatario) dell'alloggio.
Pret. Salerno 13 maggio 1991, Sez. civ.
Parti
comuni - antenna installazione - diritto del condominio e del conduttore
- del terzo - legittimita' esclusione
Risulta
manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell'art.
232 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, in violazione
dell'art. 21 Costituzione, non prevede la possibilita' di installare
antenne TV anche sui terazzi degli stabili adiacenti a quello in cui
abita l'utente ove questi non capti sufficientemente i segnali televisivi
con l'antenna installata sul proprio stabile a causa della posizione
di quest'ultimo tra edifici piu' alti. Il diritto di installare un'antenna
TV, pertanto spetta esclusivamente al condominio e all'inquilino dello
stabile interessato all'installazione ma non all'utente che non abita
in tale stabile.
App. Lecce 8 febbraio 1994, Sez civ.
Parti
comuni - antenna Diritto di installazione sulla terazza - facolta' del
proprietario al liberouso della stessa - permanenza - conseguenza
Gli
artt. 1 e 3 legge 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla disciplina
degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia
anche alle antenne televisive e l'art 231 del D.P.R. 29 marzo 1973 n.
156, stabilendo che i proprietari dell'edificio non possono opporsi
alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso
stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi,
attribuiscono al titolare dell'utenza il diritto all'installazione dell'antenna
sulla terazza dell'edificio, ferma restando la facolta' del proprietario
al libero uso di questa secondo la sua destinazione anconche' comporti
la rimozione od il diverso collocamento dell'antenna, che resta a carico
del suo utente, all'uopo preavvertito. Ne deriva che il proprietario
della terazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione
dell'antenna non puo' essere condannato al ripristino nello stato preesistente,
posto che spetta all'utente provvedere a sua causa e spese alla rimozione
ed al diverso collocamento dell'antenna.
Cass. civ. 24 marzo 1994, n. 2862, Sez. II civ.
Il condomino ha diritto all'installazione di una antenna nelle parti comuni del tetto e del vano sottotetto dell'edificio, a poche decine di metri di distanza dall'appartamento di altri condomini, idonea ad un impianto radio base per la telefonia mobile ed un impianto centralizzato per la ricezione radio televisiva, da sistemare in locali di proprietà esclusiva, senza che ciò concreti lesione al decoro architettonico del fabbricato e richieda la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale. (Trib. Verona n° 1224/2000).
Il testo delle
leggi ci e' stato recapitato dal Radioamatore, IK4NYY.
Il
diritto all'antenna: Note a una sentenza della Cassazione
L'istallazione
di antenna per radioamatore non è soggetta a concessione edilizia
( TAR Piemonte, sez. I, sentenza 10.05.2000 n° 5933 )
DECRETO 11 novembre 2005:
Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione. ( GU n. 271 del 21-11-2005 )
A proposito del ..."DIRITTO d'ANTENNA!"
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